In questi giorni si parla tanto di residenza fiscale, in seguito a nuove regole introdotte in materia.
Se non sei aggiornato sull'argomento, ti consigliamo di proseguire nella lettura.
Sono residenti in Italia le persone fisiche che per la maggior parte dell’anno hanno il domicilio nel territorio dello Stato: sviluppano cioè le relazioni personali e familiari in via principale nel nostro Paese.
Con la circolare n. 20/E - pdf, pubblicata oggi, l’Agenzia delle Entrate illustra gli effetti delle modifiche introdotte dal Decreto fiscalità internazionale (Dlgs n. 209/2023) in materia di residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti in vigore dal 2024.
Cambia quindi il concetto di “domicilio”: a differenza della disciplina previgente, non è più mutuato dal codice civile, ma, in linea con la prassi internazionale, viene riconosciuta prevalenza alle relazioni personali e familiari piuttosto che a quelle economiche. Ciò fatta salva l’eventuale applicazione di disposizioni contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni. Il documento di prassi, corredato da una traduzione di cortesia in lingua inglese, illustra le nuove regole anche con esempi concreti.
L’evoluzione normativa dell’articolo 2, comma 2, del TUIR è rappresentata nella seguente tabella (in grassetto le modifiche introdotte):
Testo previgente
Testo vigente
Ai fini delle imposte sui redditi si
considerano residenti le persone che
per la maggior parte del periodo
d’imposta sono iscritte nelle anagrafi
della popolazione residente o hanno
nel territorio dello Stato il domicilio o
la residenza ai sensi del codice civile.
Ai fini delle imposte sui redditi si
considerano residenti le persone che
per la maggior parte del periodo
d’imposta, considerando anche le
frazioni di giorno, hanno la
residenza ai sensi del codice civile o
il domicilio nel territorio dello Stato.
ovvero sono ivi presenti. Ai fini
dell’applicazione della presente
disposizione, per domicilio si intende
il luogo in cui si sviluppano, in via
principale, le relazioni personali e
familiari della persona. Salvo prova
contraria, si presumono altresì
residenti le persone iscritte per la
maggior parte del periodo di
imposta nelle anagrafi della
popolazione residente.
Per le persone fisiche, l’articolo 1 del Decreto n. 209/
2023 ha scisso la nozione fiscale di domicilio dall’accezione civilistica a cui era ricondotta, prevedendo un criterio nuovo, consistente nella presenza fisica nel territorio dello Stato e attribuendo al dato formale dell’iscrizione anagrafica la valenza di presunzione relativa.
Esemplificando, quindi, si considerano fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta (ossia 183 giorni in un anno, o 184 giorni in caso di anno bisestile):
-hanno la residenza, ai sensi del codice civile, nel territorio dello Stato;
-hanno il domicilio, nella definizione resa dal medesimo articolo 2, comma 2, del TUIR, nel territorio dello Stato;
-sono presenti nel territorio dello Stato, tenuto conto anche delle frazioni di giorno;
-sono iscritte nell’anagrafe della popolazione residente1, condizione, quest’ultima, che a seguito delle modifiche apportate dal Decreto non riveste più carattere di “presunzione assoluta” bensì di “presunzione
relativa” che ammette la prova contraria (sul punto, si veda il successivo paragrafo 2.1.4).
Si conferma l’approccio già adottato nella previgente disposizione del TUIR, secondo cui la residenza fiscale delle persone fisiche si considera in Italia al ricorrere alternativo, per la maggior parte del periodo d’imposta, di uno dei quattro criteri di collegamento indicati dalla norma.
Per le società e gli enti, nel perseguimento di obiettivi di certezza giuridica, l’articolo 2 del Decreto n. 209 ha espunto il criterio dell’oggetto principale e il presupposto della sede dell’amministrazione è stato declinato nei concetti della “sede di direzione effettiva” e della “gestione ordinaria in via principale”.
Sia per le persone fisiche sia per le società e gli enti, l’accertamento della residenza fiscale presuppone il riscontro di elementi fattuali che non può essere operato in sede di interpello.
Come chiarito nella Circolare n. 9/E del 2016, eventuali istanze che hanno per oggetto la verifica della residenza sono inammissibili.
Cambia il concetto di “domicilio” che, diversamente dalla normativa previgente, non risulta più mutuato dal codice civile, bensì, allineandosi alla prassi internazionale, si riconosce prevalenza alle relazioni personali e familiari anziché a quelle economiche, salvando comunque l’eventuale operatività di disposizioni contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni.
Sono residenti in Italia le persone fisiche che per la maggior parte dell’anno hanno il domicilio nel territorio dello Stato, sviluppano quindi le relazioni personali e familiari in via principale in Italia nel nostro Paese.
A seguito delle modifiche normative, la semplice presenza sul territorio dello Stato, per la maggior parte del periodo d’imposta - 183 giorni in un anno o 184 giorni in caso di anno bisestile, incluse le frazioni di giorno - è sufficiente a configurare la residenza fiscale in Italia.
La circolare rende chiarimenti anche sul computo delle frazioni di giorno.
5. Chi lavora in smart working
In virtù del nuovo criterio della presenza fisica, le persone che lavorano in smart working nello Stato italiano, per la maggior parte del periodo d’imposta, vengono considerate fiscalmente residenti in Italia, senza che occorra la configurazione di alcuno degli ulteriori criteri di collegamento contemplati dalla disciplina (residenza civilistica, domicilio, iscrizione anagrafica).
Quale conseguenza delle novelle, l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente acquista il valore di una presunzione relativa, e non più assoluta, di residenza fiscale in Italia, valendo, per l’effetto, salvo prova contraria che può essere fornita dal contribuente.
Resta comunque fermo il criterio della residenza ai sensi del codice civile e il principio dell’alternatività dei diversi criteri.
Sono considerati residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale, ovvero la sede di direzione effettiva, oppure la gestione ordinaria in via principale.
Tali tre criteri risultano alternativi, è necessario che ricorra uno solo di essi per configurare la residenza in Italia, l’importante è che la sussistenza del criterio si prolunghi per la maggior parte del periodo d’imposta.
Rispetto alla precedente disciplina il presupposto della sede dell’amministrazione è declinato nei concetti della sede di direzione effettiva e della gestione ordinaria in via principale e viene soppresso “l’oggetto principale” quale criterio per determinare la residenza.
Le nuove regole sono vigenti dal 1° gennaio 2024 per le società e gli enti che hanno l’esercizio coincidente con l’anno solare, per quelli per cui l’esercizio non coincide con l’anno solare la nuova determinazione della residenza risulta efficace dal periodo successivo a quello in corso al 29 dicembre 2023.
Infine, la circolare precisa che, come per la determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche, gli eventuali conflitti di residenza tra Italia e Stati esteri sono risolti mediante l’applicazione delle tie breaker rules previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia.
Qui trovi la convenzione tra Italia e Albania
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