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07.07.2025

INPS: Italia-Albania, al via l’Accordo per la sicurezza sociale dal 1° luglio 2025

INPS: Italia-Albania, al via l’Accordo per la sicurezza sociale dal 1° luglio 2025
Tutela dei lavoratori migranti, totalizzazione dei contributi e parità di trattamento al centro dell’intesa bilaterale

L’INPS, con la Circolare n. 106 del 1° luglio 2025, dà attuazione all’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 6 febbraio 2024 e ratificato con la legge 11 marzo 2025, n. 29, entrato in vigore il 1° luglio 2025 insieme alla relativa Intesa amministrativa. L’Accordo mira a garantire una più completa tutela previdenziale per i lavoratori che hanno periodi assicurativi nei due Paesi, promuovendo la portabilità dei diritti e il principio di parità di trattamento. L’Accordo prevede, in via generale:

  • Tutela per i lavoratori distaccati: i lavoratori inviati temporaneamente in Albania o in Italia manterranno la copertura previdenziale del Paese d’origine fino a un massimo di 24 mesi.
  • Parità di trattamento: l’Accordo sancisce il principio della parità di trattamento delle persone assicurate o ammesse ai benefici previsti in base alle legislazioni di sicurezza sociale di Italia e Albania.
  • Collaborazione amministrativa: previste procedure semplificate per lo scambio di dati tra enti previdenziali, con specifici formulari bilingue per la gestione delle domande.
  • Totalizzazione dei periodi assicurativi: sarà possibile sommare i periodi contributivi (non sovrapposti) maturati in Italia e in Albania per richiedere pensioni e altre prestazioni di sicurezza sociale in base alle legislazioni di sicurezza sociale dei due Stati firmatari. Nello specifico, l’Accordo si applica alle principali assicurazioni sociali, tra cui pensioni di vecchiaia, invalidità, superstiti, prestazioni disoccupazione, malattia e maternità. Le domande di pensione in regime internazionale potranno essere presentate all’INPS o all’ente previdenziale albanese (ISSH).

Nello Specifico:

1) Pensioni e totalizzazione internazionale
I lavoratori che non maturano il diritto autonomo a pensione in uno dei due Paesi possono totalizzare i periodi non sovrapposti svolti in Italia e Albania, a patto di avere almeno 52 settimane di contribuzione. L'importo viene calcolato con il metodo pro-rata. I periodi inferiori all’anno, non sufficienti a garantire il diritto autonomo, vengono utilizzati dall’altro Stato per perfezionare la prestazione.In caso di pensioni in regime speciale (es. per determinate professioni), la totalizzazione vale solo tra periodi maturati in regimi analoghi. Le pensioni integrate al minimo sono concesse solo se il beneficiario risiede nello Stato che eroga l’integrazione. Le domande si presentano all’INPS o all’ente albanese ISSH a seconda del Paese di residenza. L’INPS di Perugia è il Polo specializzato per le richieste provenienti dall’Albania. I modelli di scambio dati sono bilingue, come i formulari IT/AL (es. domanda di vecchiaia, certificazione periodi, decisione, perizia medica ecc.).

2) I modelli da utilizzare  
Le aziende italiane che distaccano lavoratori in Albania possono mantenere la contribuzione nel sistema italiano per un massimo di 24 mesi, previa richiesta del certificato IT/AL 101 da presentare all’INPS. Lo stesso vale per i lavoratori autonomi. Il personale diplomatico, pubblico o privato, può optare per il mantenimento della legislazione previdenziale del proprio Paese d’origine (entro 3 mesi dall'inizio dell’attività o dalla data di entrata in vigore). L'INPS rilascia il modello IT/AL 103, previa verifica dei requisiti.Sono previste eccezioni concordate tra le autorità dei due Stati, in caso di situazioni particolari che richiedano deroghe al principio di territorialità.

Modello - Finalità

IT/AL 101 - Certificato di copertura contributiva per distacco
IT/AL 103 - Opzione contributiva per personale diplomatico
IT/AL 205 - Certificazione periodi assicurativi
IT/AL 2 - Domanda di pensione vecchiaia/anticipata
IT/AL 4 - Domanda di pensione di invalidità/inabilità
IT/AL 303 - Esportabilità prestazioni disoccupazione

3) Prestazioni di disoccupazione, malattia e scambio dati tra istituzioni
In materia di disoccupazione, il diritto alla prestazione può essere riconosciuto in Italia anche totalizzando periodi assicurativi albanesi, se il lavoratore ha almeno 6 mesi di contribuzione italiana. Le informazioni tra enti sono scambiate con i formulari IT/AL 301 e AL/IT 302A. La NASpI può essere riconosciuta in base ai soli requisiti italiani, anche senza totalizzazione. Le prestazioni in denaro per malattia (anche tubercolosi) e maternità sono erogate dallo Stato dove il lavoratore è assicurato, ma i requisiti possono essere perfezionati anche con periodi assicurativi dell’altro Stato (formulari IT/AL SM).

L’accordo prevede, inoltre:

  • esenzione da imposte e legalizzazioni per i documenti previdenziali;
  • validità delle domande e ricorsi presentati in uno dei due Stati anche per l’altro;
  • collaborazione tra autorità per recupero indebiti (modelli R01, R02, R03);
  • scambio elettronico di dati tra le istituzioni dei due paesi e protezione delle informazioni personali (Allegato 1 dell’Accordo).

L’entrata in vigore di questo Accordo rappresenta un importante passo avanti nella tutela dei lavoratori migranti e contribuisce a rafforzare le relazioni bilaterali tra Italia e Albania.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la Circolare n. 106 del 1° luglio 2025.

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