Normativa fiscale

Tenuta dei registri da parte dei contribuenti delle piccole imprese

Tenuta dei registri da parte dei contribuenti delle piccole imprese

La direzione generale delle imposte ha pubblicato nella sezione “Consulenza fiscale” le informazioni: “Documentazione e tenuta dei registri da parte dei contribuenti delle piccole imprese”.

Il soggetto passivo, soggetto all’imposta semplificata sulle piccole imprese e sull’imposta sul reddito nell’esercizio di una cessione di beni o di servizi, al momento della fornitura è tenuto a emettere una semplice fattura fiscale in relazione a tale qualsiasi soggetto passivo che riceve la cessione, tranne quando, ai sensi della normativa fiscale applicabile, è un soggetto passivo dell’IVA e ha l’obbligo di emettere una fattura IVA.

La forma e il contenuto della semplice fattura fiscale sono stabiliti nella legge “sul sistema fiscale locale”, come modificata, e nella linea guida per l’attuazione di questa legge “sulla tassazione semplificata sul profitto delle piccole imprese”. Per l’acquirente, soggetto passivo, soggetto a qualsiasi imposta, questa fattura funge da documento giustificabile per le spese aziendali deducibili. La forma e il contenuto della semplice fattura fiscale sono stabiliti nella legge “sul sistema fiscale locale” e nelle istruzioni per l’attuazione di questa legge. Per l’acquirente, soggetto passivo, soggetto a qualsiasi imposta, questa fattura funge da documento giustificabile per le spese aziendali deducibili.

Il soggetto passivo, il contribuente dell’imposta semplificata sui profitti delle piccole imprese, è tenuto a emettere una semplice fattura fiscale per qualsiasi fornitura di beni e servizi a organizzazioni senza scopo di lucro, fondazioni, unità di attuazione del progetto, enti pubblici nazionali organizzazioni locali, politiche e altri organismi simili che svolgono varie attività.

Il commerciante soggetto passivo , il contribuente dell’imposta semplificata sui profitti delle piccole imprese, per ogni vendita alle unità di vendita al dettaglio, condotta per i consumatori finali, è tenuto a emettere un buono fiscale con attrezzature fiscali e in assenza di un la sua ricevuta fiscale.

La cedola è emessa da tutti i soggetti passivi, il contribuente dell’imposta semplificata sui profitti delle piccole imprese, che secondo la decisione del Consiglio dei ministri n. 781, del 14.11.2007, sono tenuti ad avere attrezzature fiscali. La forma e il contenuto del tagliando fiscale sono definiti nel DCM n. 781, del 14.11.2007.

La ricevuta fiscale è rilasciata da tutti i soggetti passivi del dettagliante dell’imposta semplificata sui contribuenti dei profitti delle piccole imprese che non sono dotati di un cassiere fiscale o che, secondo DCM no.781 del 14.11.2007, non sono obbligati avere attrezzature fiscali. Il ruolo del contribuente può essere svolto anche da altri documenti, approvati da altri atti giuridici o atti illeciti, come ad esempio: biglietti per il trasporto di passeggeri. Il buono fiscale emesso con attrezzature fiscali e ricevute fiscali non può servire come giustificabile documento dell’attività commerciale deducibile per l’acquirente, tranne quando il coupon fiscale è accompagnato da una semplice fattura fiscale.

Persona soggetta a imposta, contribuente dell’imposta semplificata sul profitto delle piccole imprese, per

qualsiasi movimento interno di merci dal magazzino alla rivista, da negozio a negozio, o viceversa, dal luogo di produzione al magazzino o dal luogo di produzione al negozio, è obbligato a rilasciare la scorta della merce.

Per le merci importate dall’estero che sono trasportate dalle dogane in cui le merci sono sdoganate per il deposito della persona importatrice imponibile, come documento di circolazione delle merci si intende la dichiarazione doganale d’importazione emessa dall’amministrazione doganale corredata della fattura emessa dal fornitore straniero delle merci.

In caso di grandi forniture , dove per lo spostamento di merci dalla dogana nel magazzino o nei magazzini dell’importatore soggetto passivo, sono necessari diversi mezzi e carichi, in quanto un documento per la movimentazione delle merci servirà un documento che accompagna le merci come fattura della scorta ogniqualvolta essere rilasciato dall’importatore per ciascun mezzo di trasporto e per ciascuna spedizione o documento rilasciato dall’organismo di spedizione o dall’agenzia doganale per ogni mezzo di trasporto e per ciascuna spedizione, insieme a una fotocopia della dichiarazione di importazione e di fattura rilasciata dal fornitore di straniero di merci.

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Roberto Laera

Roberto Laera È laureato in Scienze Aziendali presso l’Istituto Superiore di Finanza e Organizzazione Aziendale di Milano, con circa 20 anni di esperienza nell’ambito della consulenza aziendale, organizzativa risorse umane, della formazione. È senior consultant di numerose aziende nazionali e internazionali. Ha lavorato tra le altre per George S. May, Telecom Italia Learning Services, Bosch. Dal 2008 amministratore unico di IN Italian Network Sh.p.k. e Albania Investimenti Sh.p.k. con sedi a Tirana in Albania e Bari in Italia, offre consulenza all’internazionalizzazione delle imprese, fiscale, finanziaria e servizi fiduciari. È professore a contratto della Facoltà FASTIP dell’Università Aleksander Moisiu di Durazzo per la materia di “Introduction to Business”. È componente del Advisory Board dell’Università Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana. È delegato per l’Albania di ASSORETIPMI. È referente per i rapporti istituzionali per l’Italia dell’Albania Development Fund
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