Quadro normativo
La legislazione albanese, ed in particolare la Legge n.9901 del 14 aprile 2008 “Sui commercianti e le società commerciali” prevede la possibilità di costituire in Albania società commerciali sia a responsabilità limitata (Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar – Sh.p.k.) che per azioni (Shoqeri Aksionare – Sh.A) come anche la possibilità di costituire filiali (branch) ed uffici di rappresentanza di società straniere, per le quali debbono essere adottate le medesime procedure di registrazione al Registro delle Imprese della Repubblica d’Albania (QKB-CNI).
La Legge n.9901 è il riferimento giuridico di riferimento per le società commerciali. Questa legge è di massima ispirata alla disciplina contenuta nelle leggi commerciali francese, italiana, tedesca ed inglese. Obiettivo principale è promuovere ed incoraggiare lo sviluppo delle società private in Albania, nonché l’adeguamento della normativa albanese a quella in vigore nei paesi dell’Unione Europea. La Legge n.9901 non si applica alle organizzazioni senza scopo di lucro (associazioni e fondazioni), le quali vengono disciplinate dalla Legge n.8788 del 7 maggio 2001 “Sulle organizzazioni senza scopo di lucro”, come rappresentato seguito nel seguente capitolo “Organizzazioni no Profit”.
Società commerciali
Al fine di costituire ed organizzare una società commerciale in Albania, l’investitore (anche straniero) può scegliere se: (i) costituire una società commerciale (società in nome collettivo, società in accomandita, società a responsabilità limitata, società per azioni); (ii) costituire una filiale, branch o ufficio di rappresentanza; oppure (iii)
costituire joint venture e società di fatto.
L’Impresa personale
(Tregtari)
L’impresa personale è il modo più semplice per l’esercizio di una attività commerciale in Albania. Per costituirla l’investitore straniero si deve prima registrare al QKB-CNI presentando una semplice richiesta con i dati anagrafici del richiedente, l’indirizzo in Albania, l’attività commerciale che si intende avviare ed il deposito della firma.
L’applicazione, unitamente ad un documento d’identità valida, potrà essere presentata dall’investitore al QKB-CNI del distretto competente dove l’attività commerciale sarà avviata.
L’Impresa personale prevede la responsabilità illimitata in merito ai debiti contratti dall’imprenditore titolare dell’impresa.
Società a responsabilità limitata
(Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar – Sh.p.k.)
La società a responsabilità limitata (Sh.p.k.) è la forma giuridica più comune scelta da imprenditori ed investitori esteri che entrano nel mercato albanese. Essa è considerata la tipologia di società tipica da adottare per un progetto di c.d. start – up sul mercato.
Per costituire una società a responsabilità limitata viene richiesto un capitale minimo iniziale di ALL 100 (circa 0,99 USD oppure 0,71 Euro). Può essere costituita da uno o più soci, persone fisiche o giuridiche, che saranno responsabili solo in proporzione alla quota di capitale sociale sottoscritto. I conferimenti potranno essere in denaro o in qualsiasi altra attività, ad esclusione dei conferimenti in servizi che non sono ammessi.
Le decisioni relative alle strategie commerciali della società sono di competenza dell’assemblea dei soci, mentre la gestione ordinaria viene effettuata da uno o più amministratori nominati dalla stessa assemblea, anche tra i non soci. La legge richiede la redazione dei bilanci annuali, e per le società a responsabilità limitata, con utili superiori ad un certo limite, è obbligatorio nominare i revisori contabili che si occuperanno di redigere i bilanci annuali.
Le società a responsabilità limitata può essere trasformata in una società into partnerships od in una società per azioni previa delibera dell’assemblea generale, dopo l’approvazione del bilancio degli ultimi due esercizi.
Società per Azioni
(Shoqëri aksionare – Sh.A.)
Una società per azioni albanese (Sh.A.), a differenza delle società a responsabilità limitata, avrebbe la possibilità di offrire le proprie azioni sul mercato. Una società per azioni deve essere costituita con un capitale minimo iniziale di ALL 3.5 milioni (circa euro 25.700) qualora si intenda offrire le proprie azioni sul mercato; tale capitale minimo deve essere di almeno 10 milioni (circa 73.530 Euro). Il capitale iniziale è diviso in quote e gli azionisti sono responsabili per le perdite solo in misura della loro partecipazione. Almeno ¼ del valore nominale delle azioni che rappresentano i conferimenti in denaro e la totalità dei conferimenti in natura devono essere versati al momento della sottoscrizione del capitale; l’organo direttivo della società deciderà in merito al conferimento della parte restante.
Le decisioni principali sono generalmente adottate dalle assemblee generali degli azionisti, le quali possono essere ordinarie o straordinarie. Gli azionisti possono modificare lo statuto solo con una assemblea straordinaria.
Il sistema di amministrazione e gestione di una società per azioni può essere di due tipi: monistico o dualistico.
Le società che adottano il sistema monistico di gestione hanno un consiglio di amministrazione ed amministratori aventi funzioni di controllo sulla gestione. Invece, le società che scelgono il sistema dualistico hanno, oltre al consiglio di amministrazione ed agli amministratori, anche un consiglio di supervisione con funzioni di controllo.
Il consiglio di amministrazione è incaricato di adottare tutte le decisioni strategiche per la gestione della società, in conformità a quanto previsto dallo statuto ed agisce sotto la supervisione del Collegio dei supervisori.
Una società per azioni può emettere diverse categorie di azioni, fatte salve le limitazioni che tutti gli azionisti devono rispettare in merito al diritto di voto in proporzione alle rispettive quote nelle riunioni dell’assemblea generale.
Branch (o Filiali) – Uffici di rappresentanza
A parte le tipologie di società previste, un investitore straniero potrebbe preferire di costituire una filiale o un ufficio di rappresentanza in Albania. Sia le branch/filiali che gli uffici di rappresentanza in Albania hanno la stessa personalità giuridica della società c.d. madre. Le branch/filiali sono organizzate e gestite separatamente, svolgono attività con i terzi, in nome della società. D’altra parte, gli uffici di rappresentanza non possono creare reddito, ma solo sviluppare e promuovere l’attività della società c.d. madre: ma le stesse possono stipulare accordi in nome e per conto della società.
Molti investitori stranieri operano con successo in Albania attraverso branch/filiali che, similmente all’ufficio di rappresentanza devono essere registrate al QKB-CNI; unitamente ai documenti societari della società madre richiesti. La branch/filiale o l’ufficio di rappresentanza è rappresentata da un rappresentante legale autorizzato dalla società c.d. madre.
Per la registrazione di filiali e uffici di rappresentanza di società estere sono obbligatorie le seguenti informazioni:
- a) I dati di cui alle lettere “a”, “b”, “c”, “d”, “d”, “e” e “h” dell’articolo 32 della legge sulle società commerciali straniere, tra cui il numero e la posizione della registrazione
- b) Il capitale della società estera;
- c) Nome della filiale o un ufficio di rappresentanza, se diverso da quello della società estera;
- d) Durata della succursale o un ufficio di rappresentanza, se è accertato;
- d) Campo di applicazione della filiale o un ufficio di rappresentanza, se è accertato;
- f) La sede della filiale o un ufficio di rappresentanza;
- e) i dati di identificazione dei soggetti responsabili della gestione e rappresentanza della filiale o un ufficio di rappresentanza in relazione a terzi, procure e i loro mandati;
- h) Le firme delle persone che rappresentano la filiale o un ufficio di rappresentanza in relazione a terzi “(articolo 37).
Documentazione per la registrazione:
– Atto e statuto della società estera, quando si tratta di due documenti separati o, in mancanza, atto equivalente della creazione, secondo la legge straniera, nonché il testo completo delle loro successive modifiche;
– Documentazione comprovante la registrazione della società estera in una giurisdizione straniera;
– documenti comprovanti lo stato attuale della società estera, emessi entro un periodo non superiore a 90 giorni dalla data della domanda, con i dati del censimento e rappresentazione, tra cui se l’informazione è in liquidazione o fallimento;
– Bilancio della società per l’ultimo esercizio, mantenere gli standard richiesti nel paese straniero, se la società estera ha avuto attività per più di un anno;
– Decisione o di altri atti della rispettiva società estera di diritto estero per l’apertura di una filiale o un ufficio di rappresentanza. Gli atti di questo paragrafo sono sostituiti dalla richiesta di registrazione quando la persona in cerca della registrazione è anche organo competente ad agire solo per conto di una società estera;
– Documento di identità del rappresentante legale della filiale (se è il richiedente). Se il richiedente è diverso dal rappresentante legale della filiale deve essere presentata procura legale;
La registrazione delle persone giuridiche con un socio, azionista persona giuridica straniera
In caso di registrazione di persone giuridiche o di semplice azionista o membro di una persona giuridica straniera, oltre ai documenti richiesti dal tipo di soggetto, la richiesta di registrazione iniziale dei documenti allegati di cui alle lettere “a”, “b “” c “e” d “del comma 5 dell’articolo 28 di cui sopra, alle persone giuridiche straniere.
Joint venture e Società di fatto
(Shoqëri e thjeshte)
La legge albanese non disciplina specificatamente né la joint venture né le società di fatto tra privati. Le joint venture sono previste dal Codice Civile e la legislazione Albanese usa la dizione “società semplice”. Le joint venture sono costituite tramite un contratto, stipulato tra due o più persone, fisiche o giuridiche, che si accordano per esercitare congiuntamente un’attività economica con i terzi. La particolarità è che le joint venture non hanno personalità giuridica.
In pratica, prima di prendere in considerazione l’entrata in una joint venture si dovrebbe attentamente determinare in anticipo le aspettative delle parti riguardanti i vari e principali aspetti del progetto di investimento. Si raccomanda inoltre che i partner negozi un meccanismo di risoluzione alternativa delle controversie (per esempio una clausola compromissoria) nell’accordo joint venture.
Società in nome collettivo
(Shoqëri kolektive)
Nella società in nome collettivo, tutti i soci sono responsabili, sia congiuntamente che disgiuntamente, senza limitazioni, per gli obblighi derivanti dalla qualifica di socio. I creditori di una società in nome collettivo hanno anzitutto diritto di agire contro la società nel suo insieme e, qualora ciò non sia sufficiente, possono agire contro tutti i soci e richiedere loro il pagamento dei debiti.
Non esiste un minimo di capitale per la costituzione di una società in nome collettivo. La società in nome collettivo di diritto albanese può essere configurata come un rapporto di agenzia reciproco in cui ciascuno dei soci ha l’autorità di impegnare la società nei confronti di terzi, senza preavviso. Salvo che non sia stato concordato diversamente nello statuto depositato presso il QKB-CNI, tutti i soci sono considerati amministratori.
La società si estingue alla scadenza del termine di durata previsto, per decisione dei soci, per fallimento, per decisione del tribunale e per mancato esercizio di attività commerciale per due anni consecutivi. Ciò nonostante, esistono delle circostanze in cui la continuità può essere prevista dallo statuto. È previsto l’obbligo del deposito dei bilanci annuali.
Società in accomandita
(Shoqëri komandite)
La società in accomandita è caratterizzata dalla contemporanea presenza di due categorie di soci: accomandanti e accomandatari. In una società in accomandita, i soci accomandatari sono responsabili per le obbligazioni sociali solo proporzionalmente alla propria partecipazione, mentre i soci accomandanti hanno la responsabilità illimitata per tutte le obbligazioni sociali.
La Legge n.9901 prevede disposizioni speciali in merito ai diritti ed agli obblighi dei soci accomandatari.
Queste disposizioni prevedono il diritto dei soci al resoconto finanziario almeno due volte all’anno. Tuttavia, i soci accomandatari possono anche non partecipare all’amministrazione della società. Qualora un socio accomandatario partecipi all’amministrazione della società egli potrà incorrere nella responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali. Nell’atto costitutivo di una società in accomandita dovrà essere specificata la quota totale oppure il valore dei contributi dei singoli soci, nonché la quota o il conferimento apportato da ciascun socio e la percentuale della partecipazione dei soci all’utile della società.
La morte di un socio non determina l’immediato scioglimento della società in accomandita.
Società Fiduciaria – Trust
L’intestazione fiduciaria serve a garantire la riservatezza a chi voglia effettuare un’operazione o detenere un bene senza apparire, ad esempio per non sollecitare appetiti o attenzioni di terzi o anche per semplice misura di sicurezza passiva. L’intestazione fiduciaria svolge funzioni molto importanti, anche quando non vi è esigenza di riservatezza, al fine prevenire o risolvere conflitti tra soci, o per garantire il rispetto di impegni assunti verso creditori.
Il ricorso ad una società fiduciaria realizza un’effettiva separazione ed autonomia dei patrimoni tra business o soggetti differenti, ad evitare aggressioni temerarie e non dovute da parte di futuri creditori o sedicenti aventi titolo, o più in generale a creare uno spazio “privato” in un contesto sempre più “informato” e collegato, anche al fine di attenuare potenziali conflitti o usi strumentali degli stessi.
L’intervento della Fiduciaria è inoltre opportuno nei casi in cui occorre rivolgersi ad un soggetto terzo, indipendente e professionale, per garantire l’adempimento ad obblighi che non devono essere lasciati nei poteri di una delle parti contraenti.
L’intestazione fiduciaria si realizza attraverso un contratto di mandato ex art. 1703 del C.C, dove il fiduciante trasferisce un diritto al fiduciario che ha l’obbligo di esercitarlo secondo gli interessi e le istruzioni del trasferente o di un terzo. Con l’intestazione fiduciaria, il fiduciario ha il compito di amministrare in modo professionale, in trasparenza e riservatezza, il patrimonio del fiduciante. La proprietà rimane sempre esclusivamente del fiduciante mentre il fiduciario agisce in base alle direttive impartite dal fiduciante stesso.
La Fiduciaria garantisce l’anonimato, la tranquillità e la separazione effettiva tra il patrimonio personale e quello dell’attività professionale del fiduciante, oppure tra il patrimonio personale e quello familiare. Il patrimonio mobiliare intestato alla fiduciaria viene gestito da un intermediario abilitato secondo le scelte e le istruzioni del fiduciante, ma il tutto avviene a nome e per mezzo della fiduciaria. Se il tipo di investimento scelto lo consentirà ci si potrà avvalere della tassazione a titolo definitivo senza ulteriori obblighi di dichiarazione, conseguendo così un completo anonimato anche per attività mantenute all’estero ma giuridicamente esistenti in Italia.Per informazioni : albaniainvestimenti@gmail.com
La società fiduciaria estera è una società che può essere utile (molte volte necessaria) per tutelare la propria riservatezza nei confronti dei terzi: si tratta di una tipologia di società che tutela la privacy nei confronti di terzi, persone fisiche o giuridiche. La società fiduciaria estera, il più delle volte autorizzata ad operare da particolari norme dello stato in cui ha sede, non deve però (e non può) essere utilizzata come uno strumento per non corrispondere la fiscalità dovuta allo stato di residenza del fiduciante: la società fiduciaria estera è uno strumento per tutelare la riservatezza nei confronti dei privati.
Il reale scopo dell’utilizzo di una società fiduciaria estera può essere definito come quello volto a produrre un effetto giuridico di assoluta riservatezza e segretezza fra il reale beneficiario di un bene e l’intestatario palese al pubblico indeterminato. La costituzione di una società fiduciaria estera è un atto giuridico lecito e rapido nei tempi di realizzo (dalle 24 alle 48 ore).
L’intestazione fiduciaria (trust) è un contratto di mandato in base al quale un soggetto (il fiduciante) trasferisce un bene o un diritto a un altro soggetto (il fiduciario), che lo amministrerà o lo eserciterà per conto del fiduciante che rimane titolare effettivo del bene o del diritto per il soddisfacimento di determinati interessi.
Con l’Intestazione Fiduciaria, il fiduciario ha il compito di amministrare in modo professionale, in trasparenza e riservatezza, per conto del fiduciante, il suo patrimonio.
La riservatezza è una tutela ulteriore per il fiduciante, che intesta i suoi beni alla fiduciaria, obbligata per legge (con limiti) a mantenerne segreta l’identità nei confronti dei terzi.
Esiste in Albania una Società Fiduciaria, riconosciuta.
Per informazioni www.albaniainvestimenti.com
Registro nazionale delle imprese (QKB-CNI)
La legge n.9901 e la Legge n.9723 del 3 maggio 2007 “Sul Centro Nazionale delle Imprese”” (CNI oppure QKB in albanese) come modificata, ha modificato il procedimento di registrazione delle imprese. Si è passati da una procedura gestita dal tribunale che richiedeva alcuni giorni e numerosi passaggi amministrativi, ad un nuovo processo amministrativo razionalizzato, facile e piuttosto veloce. Avviare un’impresa è diventato più facile attraverso la pubblicazione on-line dei documenti pertinenti, con riduzione dei costi di registrazione ed il consolidamento della registrazione per le tasse, per l’assicurazione sanitaria ed ai ini del lavoro, in una singola applicazione.
Le attività economiche, tra cui ad esempio turismo, edilizia, telecomunicazioni, energia, il finanziamento, il commercio del carburante, radio e trasmissioni televisive, pesca, il commercio dei prodotti medicali, richiedono una licenza specifica.
La legge n.10081 del 23 febbraio 2009 “Sulle licenze, autorizzazioni e permessi nella Repubblica D’Albania”, come modificata, ha previsto la costituzione di uno sportello unico per le licenze – Centro Nazionale per le Licenze ( “CNL oppure QKL”), sulla base del principio di “one stop shop” Ai sensi della Legge n.131/2015 “Sul Centro Nazionale delle Imprese”, il QKL ed il QKR sono ormai sottoposti all’amministrazione del QKB.
Il QKB nasce come nuovo soggetto giuridico che raccoglie le competenze ed offre in un “unico luogo” i servizi che prima era erogati in modo separato dal QKR e dal QKL.
La documentazione sommariamente richiesta dal Registro Nazionale delle Imprese (QKB-CNI) per la registrazione di una nuova società in Albania, comprende tra l’altro:
- L’atto di costituzione e lo statuto sottoscritti dai soci fondatori che devono contenere la denominazione della società, sede, scopo sociale, capitale iniziale, durata (in Albania può essere illimitata) ed il nominativo/i del socio/i, l’amministratore/i oppure i direttori ecc.;
- Il modulo compilato è depositato dal rappresentante legale della società;
- la documentazione riguardante i soci fondatori ed amministratori della società.
Registrazione di una branch/filiale o ufficio di rappresentanza
In caso di registrazione di una filiale (branch) o di un ufficio di rappresentanza, il (QKB-CNI), richiede inoltre:
- l’atto di costituzione e statuto della società c.d. madre (ed eventuali modifiche);
- l’estratto rilasciato, non più di novanta giorni prima, dalla Camera di Commercio competente nel Paese d’origine ove la società c.d. madre sia registrata; quest’ultimo documento deve indicare che: (a) la società c.d. madre è regolarmente registrata al Registro Commerciale, e che (b) non sia soggetta a scioglimento o ad alcuna procedura concorsuale o fallimentare (c) la composizione degli organi di amministrazione e gestione della società c.d. madre;
- la delibera del consiglio di amministrazione della società c.d. madre che deliberi in merito alla costituzione della branch o dell’ufficio di rappresentanza in Albania, nominandone un rappresentante legale;
- il bilancio annuale e relative dichiarazioni finanziarie dell’ultimo esercizio della società c.d. madre ed il rapporto degli esperti contabili;
- il modulo compilato e depositato dal rappresentante della filiale (oppure il rappresentante dell’ufficio).
STABILI ORGANIZZAZIONI ESTERE
STABILE ORGANIZZAZIONE “BRANCH” O FILIALE ESTERA
L’impresa che vuole internazionalizzare la propria attività con una presenza stabile può optare per due diverse strategie di penetrazione dei mercati esteri:
- Attraverso la costituzione di una filiale estera;
oppure
- costituendo una stabile organizzazione estera o “branch”;
La principale differenza tra le due tipologie sopra descritte consiste nel fatto che la filiale estera è un soggetto giuridico a sé stante legato all’impresa italiana da un rapporto partecipativo (società partecipate o controllate) mentre la stabile organizzazione non è un soggetto giuridico autonomo ma bensì un’articolazione organizzativa della casa madre, insediata nel territorio dello stato estero, con lo scopo di esercitare in tutto o in parte l’attività dell’impresa.
Il concetto di stabile organizzazione è un concetto prettamente “fiscale” che identifica, come definito dal T.U.I.R. all’art. 162, comma 1, una “sede fissa d’affari”.
Per la costituzione di una filiale all’estero sarà necessario adempiere a tutti gli aspetti civili e fiscali del luogo dove ci si vuole insediare oltre che dotarla di un capitale iniziale, invece nel secondo caso è facoltà dell’impresa italiana decidere se corrispondere alla stabile organizzazione un fondo di dotazione; essendo la stabile organizzazione un’articolazione operativa dell’impresa italiana, gli adempimenti civilistici saranno limitati alla comunicazione presso gli enti preposti dell’esistenza della branch (una tantum) e al deposito dei bilanci annuali; sotto il profilo fiscale, in particolare Iva e imposte dirette, i soli adempimenti saranno quelli relativi all’attività svolta nello stato estero.
Infine occorre sottolineare che la mancanza di soggettiva giuridica autonoma, impresa italiana e stabile organizzazione costituiscono un unico soggetto, determina la diretta imputazione degli utili (o delle perdite) all’impresa italiana e quindi la mancanza di attribuzione di dividendi nei rapporti “interni”.
MODALITA’ DI COSTITUZIONE DELLA BRANCH
Per costituire una stabile organizzazione all’estero gli adempimenti sono relativamente semplici. Per le società che intendono aprire una branch estera, è di per sé sufficiente una delibera del Consiglio di Amministrazione che dovrà individuare un soggetto responsabile. Nel caso invece si voglia aprire una branch che abbia i requisiti di sede secondaria, sarà necessaria una delibera assembleare notarile che modifichi lo statuto e nello specifico l’articolo sulla sede. In tal caso, l’assemblea dovrà individuare il preposto alla sede secondaria. Solitamente i motivi che consigliano l’apertura di una sede secondaria sono da rinvenire nell’esigenza di intestazione di beni immobili o beni mobili registrati.
QUANDO E’ CONSIGLIABILE UTILAZZARE LA BRANCH
Va da sé che nella scelta strategica tra filiale estera o branch, è consigliabile optare per una soluzione meno radicale e costosa, sia in termini monetari che di adempimenti burocratici, rappresentata dalla “branch”. Certamente tale scelta rappresenta la soluzione più semplice e conveniente all’inizio di un processo di penetrazione di un mercato estero.
COMUNICAZIONI DA EFFETTUARE IN ITALIA E ALL’ESTERO
Le comunicazioni da effettuare dalla casa madre italiana relativamente alla stabile organizzazione estera sono l’apertura dell’unità locale all’estero presso l’Agenzia delle Entrate e la comunicazione al registro imprese della Camera di Commercio italiana in cui ha sede l’impresa, dell’unità locale estera, allegando il relativo certificato di iscrizione al registro imprese estero (o registro equivalente). Occorre evidenziare che siccome tale certificato è prodotto in lingua straniera sarà necessaria una traduzione asseverata di tale certificazione.
Nello stato estero, si procederà all’iscrizione della stabile organizzazione e all’apertura di una partita Iva in loco (in taluni stati ed entro determinati limiti di fatturato, tale operazione potrebbe essere omessa).
FOCUS SULLA GESTIONE CONTABILE E FISCALE DELLA STABILE ORGANIZZAZIONE
Come previsto dall’art. 14, comma 5, del D.P.R. n. 600 del 1973 vige l’obbligo per le società, enti e imprenditori che esercitano un’attività commerciale situata all’estero mediante stabili organizzazioni, di rilevare nella propria contabilità distintamente i fatti di gestione che interessano la branch, determinando separatamente i risultati dell’esercizio relativi a ciascuna di esse.
Pertanto, al fine di correttamente adempiere agli obblighi previsti dalla normativa italiana, è consigliabile la tenuta di sezionali contabili diversi per la registrazione delle operazioni dell’impresa italiana e della branch estera sia nel caso di contabilità espresse solo in euro che in quello di contabilità in euro e in valuta diversa dall’euro (come previsto dall’OIC n. 26).
La tenuta di una contabilità separata per i fatti di gestione che riguardano la branch estera, in valuta estera e in lingua locale, permetterà anche di poter ottemperare con più semplicità agli obblighi previsti dalle varie normative degli stati esteri.
Per quanto attiene gli adempimenti in materia d’Iva all’estero, in linea generale, la stabile organizzazione risulta debitrice dell’imposta nello stato estero per le operazioni ivi effettuate.
Essendo l’impresa italiana e la sua stabile organizzazione considerate un unico soggetto, una problematica particolare, riguarda i passaggi interni di servizi e di beni ai fini Iva. Le prestazioni di servizio tra casa madre e stabile organizzazione non rilevano mentre discorso diverso deve essere fatto per i passaggi di beni che invece rilevano come acquisti e cessioni di beni intracomunitari nel caso in cui la branch sia ubicata in uno stato UE, con conseguente necessità di presentare il modello Intrastat.
Diversamente, in ambito EXTRA-UE, i trasferimenti interni di beni sono considerati come vere e proprie importazioni e/o esportazioni, soggette alla normativa doganale.
Un’ulteriore precisazione sui passaggi interni di beni, riguarda: “come devono essere giustificati questi movimenti contabilmente e fiscalmente?”. Considerato quanto precedentemente detto, si dovrà emettere delle fatture pro forma o fatture commerciali, a seconda del caso specifico, tra casa madre e branch estera.
Da ultimo un cenno alla questione imposte dirette. La normativa Irap, all’art. 12, comma 1, del D.Lgs. 466/1997, dice che nei confronti dei soggetti passivi d’imposta residenti in Italia per le attività da questi svolta all’estero la quota di valore generata all’estero è scomputata dalla base imponibile totale dell’impresa.
Per quanto invece attiene all’imposizione Ires o Irpef, la branch dovrà adempiere all’imposizione fiscale prevista dallo stato estero per la quota di reddito ivi prodotta. In Italia, l’impresa dichiarerà il reddito comprensivo del reddito prodotto all’estero, detraendo dall’imposta complessiva quanto già pagato a titolo definitivo nello stato estero (art. 165, comma 1 e 2, del TUIR).
DEPOSITO BILANCIO E BILANCI SEZIONALI
L’impresa italiana, se tenuta all’obbligo di redigere il bilancio d’esercizio, dovrà presentare il bilancio comprensivo di tutti i movimenti contabili compresi quelli della stabile organizzazione. La stabile organizzazione dovrà invece adempiere ai soli obblighi tributari relativamente al reddito prodotto nello stato estero e dovrà depositare il bilancio della casa madre tradotto in lingua presso il registro imprese dello stato estero oltre al bilancio della branch in lingua e valuta locale.
Si sottolinea che tale bilancio d’esercizio non è un bilancio consolidato, ma un normale bilancio d’esercizio, essendo casa madre e branch un unico soggetto. Nel caso invece di filiale estera sarà necessario presentare il bilancio consolidato.
Fonte: Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (TUIR); Decreto Legislativo n. 466/1997;
Imposte generalmente applicate alle società commerciali
In base alla normativa fiscale albanese, una società neo costituita in Albania è soggetta alle seguenti principali imposte.
Le imposte sul reddito:
› il 15% sul risultato netto, a meno che l’azienda sia classificata come piccola impresa (con un fatturato annuo fino a 8 milioni di Lek oppure di circa euro 58.800);
› tassa di pulizia (imposta del comune): tassa annuale, a seconda del tipo di redditi annuali e del tipo di attività economica;
› imposta sulla Proprietà (imposta del Comune): una tassa annuale per metro quadrato per l’area di beni immobili di proprietà della società, qualora applicabile;
› imposta annuale sull’istruzione (imposta del Comune);;
› imposta annuale sulla pubblicità (imposta del Comune); qualora applicabile.